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Senza parere ENAC il silenzio assenso non si forma.

“La previsione di cui all’art. 115, comma 3, del d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003, che impone all’interessato, che presenti un’istanza di autorizzazione all’esercizio di un impianto radioelettrico, di acquisire preventivamente il benestare di competenza dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici, configura tale nulla osta (che è rilasciato, tra l’altro, da amministrazione diversa dal comune) non come un requisito di validità ma come un elemento strutturale, necessario per lo stesso incardinamento dell’istanza; di tal che, in mancanza, non può ritenersi formato il silenzio assenso, trattandosi non di un requisito di validità del silenzio, ma di un presupposto essenziale che la specifica regola operante per tale fattispecie ha imposto di acquisire prima della presentazione dell’istanza”. Sentenza Cds 8582/2024.

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