Associazioni portatrici di interessi ambientali ed interesse a ricorrere
“Le associazioni portatrici di interessi ambientali, non iscritte nell’apposito elenco previsto dall’art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, devono dimostrare la presenza dell’interesse a ricorrere, ovvero la concreta ed attuale lesione della propria posizione soggettiva, la quale deve permanere dal momento della proposizione del ricorso fino alla fase finale della decisione. Occorre, da un lato, dimostrare il rapporto di prossimità tra chi agisce e l’opera oggetto del provvedimento impugnato nonché la relativa rappresentatività del territorio che si assume di rappresentare; dall’altro, dedurre un danno, ancorché potenziale che può derivare da tale atto e dall’opera in questione. La delibazione della concretezza e attualità della lesione della posizione soggettiva corporativa azionata in giudizio deve essere compiuta dal giudice con riferimento ai suoi profili collettivi, mediante il ricorso ad un criterio più attenuato”. Sentenza CdS n. 7033/2024.