In materia edilizia, il concetto di “conoscenza piena” – che per giurisprudenza costante può dirsi acquisita quando la parte interessata individua l’atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi – assume connotazioni particolari e si modula diversamente a seconda che venga in rilievo un titolo ordinario o un titolo in sanatoria in quanto va correlato alla oggettiva percepibilità della violazione che si intende contestare in ragione dello stato dei luoghi, che ovviamente è diversa a seconda che si tratti di un intervento legittimato in via “ordinaria”, ovvero ex post. Seppure, di regola, il termine per l’impugnazione dell’accertamento di conformità decorre solo quando l’interessato abbia preso conoscenza degli atti afferenti la stessa, laddove, il terzo abbia a sua volta effettuato interventi edilizi che presuppongono la conoscenza, ovvero la conoscibilità dello stato dei luoghi di parte avversa, tale termine deve essere anticipato al momento in cui sarebbe stato necessario attivarsi in tal senso, non potendo l’accesso agli atti essere procrastinato ad libitum, a discapito delle esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche. CdS 21 febbraio 2025 n. 1474.
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